Art. 25.
(Consulta per la cooperazione allo sviluppo).

      1. È istituita la Consulta per la cooperazione allo sviluppo, di seguito denominata «Consulta».
      2. Della Consulta fanno parte le autonomie locali, le associazioni senza fini di lucro e le società cooperative di cui all'articolo 24, commi 1, 2, 4 e 5, le quali ne facciano richiesta e che presentino i requisiti previsti dal medesimo articolo.
      3. Possono altresì chiedere di fare parte della Consulta tutte le organizzazioni, le associazioni e le reti impegnate sui temi della giustizia ambientale, sociale ed economica globale che ne facciano richiesta. In tale caso, il comitato direttivo della Consulta, di cui al comma 4, si pronuncia entro tre mesi, con decisione motivata, in merito alla richiesta di partecipazione.
      4. La Consulta è convocata, la prima volta, dal Ministro per la cooperazione e la solidarietà internazionale, entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge. I componenti della Consulta eleggono il comitato direttivo, composto da undici membri, che rimangono in carica per un anno. I membri del comitato direttivo sono rieleggibili per un massimo di tre mandati.

 

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      5. Il comitato direttivo presenta la proposta di regolamento di funzionamento della Consulta, che deve essere successivamente approvata, con eventuali modifiche, dalla Consulta stessa, entro tre mesi dalla sua prima convocazione. Il regolamento è quindi trasmesso al Ministro per la cooperazione e la solidarietà internazionale per l'approvazione definitiva.
      6. Allo scopo di recepire e discutere le indicazioni espresse dalla Consulta, il Ministro per la cooperazione e la solidarietà internazionale si riunisce con il comitato direttivo almeno due volte l'anno.
      7. Al fine di una valutazione generale sulle attività e sugli indirizzi, il Ministro per la cooperazione e la solidarietà internazionale convoca, una volta l'anno, una Conferenza generale sulla cooperazione allo sviluppo, a carattere consultivo, cui partecipano le associazioni, le società cooperative, le regioni, gli enti locali e gli altri soggetti che svolgono attività di cooperazione allo sviluppo.
      8. La Consulta ha diritto a propri spazi autogestiti negli strumenti d'informazione e di pubblicità previsti dalla presente legge.
      9. Il comitato direttivo della Consulta ed ogni suo membro, anche a titolo individuale, possono presentare all'ACS e al Ministro per la cooperazione e la solidarietà internazionale osservazioni e pareri su ogni aspetto dell'attività dell'ACS, inclusi i singoli interventi.
      10. La Consulta può inoltrare all'ACS proprie indicazioni e suggerimenti per la redazione dei Piani-Paese e dei piani regionali, di cui all'articolo 4.
      11. L'ACS è tenuta ad esaminare le osservazioni, i pareri, le indicazioni e i suggerimenti di cui ai commi 9 e 10 ed a pronunciarsi in merito entro due mesi dalla loro presentazione.